Il superbonus è una detrazione del 110% che si applica alle spese
documentate per migliorare l’efficientamento energetico e/o sismico degli immobili in proprietà o in uso, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Posso beneficiare del superbonus le persone fisiche, i condomini, gli istituti autonomi di case popolari e cooperative di abitazione a propietà indivisa. inoltre sono ammesse anche le associazioni e le società sportive dilettantistiche, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazione di volontariato e associazioni di promozione sociale.
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. Oppure in alternativa alla detrazione diretta il beneficiario può optare per lo sconto in fattura oppure alla cessione del credito.
Rispetto agli interventi di efficientamento energetico la condizione per poter accedere all’agevolazione è che le opere realizzate garantiscano il miglioramento di due classi energetiche, o il raggiungimento della classe energetica più alta, da dimostrare attraverso APE pre e post intervento.
L’isolamento termico degli edifici (cappotto)* con i seguenti tetti di spesa:
La sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale su edifici condominiali con impianti centralizzati, con i seguenti tetti di spesa:
La sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, con i seguenti tetti di spesa:
Tutti gli interventi di riduzione del rischio sismico ad esclusione degli edifici ubicati nella zona a basso rischio (zona 4).
La detrazione si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti di case antisismiche, oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione dell’immobile, vendute da imprese di costruzione entro 18 mesi dal termine dei lavori.
All’agevolazione è ammessa anche la realizzazione, congiunta, di sistemi di monitoraggio strutturale continuo.
In caso di cessione del credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, viene confermato che i costi della polizza possano essere portati in detrazione al 90% (anziché al 19%).
In questo caso il tetto di spesa è: 96.000 € per unità immobiliare
Il superbonus è riconosciuto a unità immobiliari, (ad esclusione di quelle con categorie catastali A/1 abitazioni di tipo signorile, A/8 ville e A/9 castelli e palazzi). Il superbonus è riconosciuto nel numero massimo di 2 unità per i beneficiari persone fisiche.
L’asseverazione tecnica sugli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici e la congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati
Il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione è rilasciato dai CAF e dai professionisti abilitati.
Noi ti offriamo un servizio dedicato. Per informazioni vedi riferimenti sul retro
La cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante può essere disposta a favore di:
È agevolata anche l’istallazione di impianti fotovoltaici su edifici, connessi alla rete elettrica e la contestuale o successiva realizzazione si sistemi di accumulo. A condizione che siano realizzati congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti.